Riforma del catasto 2014 e tasse sulla casa: cosa cambierà?
E' partita venerdì la riforma del catasto 2014 con l'approvazione delle
commissioni censuarie. Alto è il rischio di nuovi rincari a causa della
decisione di allineare le rendite catastali ai valori di mercato.
Riforma del catasto 2014
Nonostante
tutta la riforma ruoti intorno alla necessità dell’invarianza del
gettito proprio per assicurare che le nuove rendite non si traducano
automaticamente in maxi tasse sulla casa, è alto il rischio che la
rendita catastale per il calcolo IMU e la tassa sui servizi indivisibili
TASI aumentino anche di 10 volte rispetto al valore attuale. Tutto
dipenderà da come i sindaci dei vari comuni rimoduleranno le aliquote e
le agevolazioni delle imposte una volta chiusa la riforma.
L’aumento sarà tanto più elevato quanto più basso è il livello delle
attuali rendite. L’allineamento progressivo dei valori patrimoniali a
quelli del mercato delle compravendite immobiliari e delle rendite agli
importi delle locazioni dovrebbe ridurre ed eliminare le attuali
sperequazioni. Tutto ciò inciderà sul calcolo di TASI e IMU, che al
momento presentano profonde differenze tra le varie zone d’Italia se non
tra diverse zone della stessa città.
Commissioni censuarie: escluse le associazioni di categoria
Il
decreto attuativo della delega fiscale, varato venerdì e ora in esame
al Parlamento, non assicura la presenza dei rappresentati delle
associazioni di categoria del settore immobiliare in ognuna delle 103
commissioni censuarie locali, che sono composte da 7 membri ciascuna. Le
commissioni censuarie saranno composte dal Presidente, scelto tra
magistrati ordinari, amministrativi o tributari, 2 componenti designati
dalle Entrate e 1 dall’Anci. Sarà il Prefetto a proporre i componenti
indicati da professionisti e associazioni di categoria al presidente del
Tribunale, il quale ne nominerà 3. Le associazioni di categoria
potrebbero quindi essere escluse dalle commissioni censuarie e non avere
la possibilità di esprimere il proprio parere circa il meccanismo di
costruzione delle funzioni statistiche che definiscono i nuovi importi.
La correzione di rotta sulla formazione delle commissioni censuarie è
ancora possibile, poiché la riforma del catasto è ora al vaglio dei
pareri parlamentari, e la delega stabilisce un periodo di 30 giorni
dalla data di trasmissione.
Mancanza di tutela anticipata per il contribuente
Altro punto di
dibattito sulla nuova riforma del catasto è la mancanza di una tutela
anticipata per il contribuente. Questo meccanismo avrebbe dato la
possibilità di esaminare i reclami dei contribuenti in commissione
censuaria prima di un ricorso vero e proprio. L’autotutela del cittadino
sarebbe stata opportuna per rendere il sistema più efficiente, favorire
la semplificazione delle procedure e interpellare direttamente i membri
della commissione censuaria qualificati sull’estimo catastale.
Definizioni delle rendite catastali: l'iter
L’iter
per la definizione delle nuove rendite catastali nell’ambito della
riforma del catasto dovrebbe seguire diversi passaggi successivi quali:
- Mappatura a partire dalle “microzone”, porzioni del territorio con caratteristiche omogenee.
-
Revisione radicale del sistema di vani, classi e categorie (ormai
datato) per arrivare agli immobili-tipo su cui costruire gli algoritmi
per attribuire i nuovi valori basati sui metri quadrati.
-
Individuazione del valore medio di mercato per ogni microzona e per ogni
tipologia immobiliare, con applicazione di coefficienti che terranno
conto di ubicazione, epoca di costruzione e gradi di finitura. I
coefficienti funzioneranno sulla base do un algoritmo che definirà il
valore unitario al metro quadro
- Validazione delle funzioni statistiche da parte delle 103 commissioni censuarie.
-
Attribuzione del valore patrimoniale medio stabilito attraverso gli
algoritmi sulla base del valore di mercato e la nuova rendita che –
sempre attraverso le funzioni statistiche – sarà ancorata al valore
locativo.
Attribuzione di estimo incoerente: che fare?
Secondo la riforma catastale 2014, in caso di attribuzione di un estimo incoerente il cittadino potrà:
-
Fare istanza di autotutela all’ufficio provinciale del Territorio
dell’Agenzia delle Entrate. Ciò sarà possibile a partire dalla notifica
prevista dal decreto legislativo
- Ricorso alla Commissione
tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica in caso di mancata
risposta o rigetto parziale o totale (salvo diversamente indicato dal
decreto legislativo in relazione al termine per il procedimento speciale
sull’estimo).
Le Commissioni tributarie saranno chiamate a esprimersi nel merito dei
valori immobiliari per altre tipologie di imposte, la cui trattazione
richiede una formazione specifica.
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