martedì 16 dicembre 2014

E' possibile usufruire delle detrazioni irpef sull'acquisto di immobili già ristrutturati?


E' possibile usufruire delle detrazioni irpef sull'acquisto di immobili già ristrutturati?
La legge di stabilità ha prorogato le detrazioni irpef del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili a tutto il 2015. Ma è possibile usufruire del bonus anche sulle spese che il contribuente ha sostenuto per l'acquisto di immobili già ristrutturati? L'articolo 16-bis, comma 3 del tuir, prevede la possibilità di operare una detrazione irpef sulle spese che il contribuente ha sostenuto in relazione all'acquisto o all'assegnazione di unità immobili residenziali facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di recupero, restauro o risanamento conservativo. Ad eseguire gli interventi devono essere imprese di costruzione o ristrutturazione o cooperative edilizie, a condizione che le stesse provvedano alla successiva vendita di un immobile entro uno specifico termine.
Limiti temporali
la legge 147/2013 prevede che per usufruire del bonus su lavori eseguiti nell'anno in corso l'ultimazione dei lavori da parte dell'impresa o cooperativa deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, e la sottoscrizione del rogito notarile per l'alienazione o assegnazione dell'unità immobiliare, facente parte parte dello stabile ristrutturato, deve avvenire entro il 30 giugno 2015. Con la proroga della legge di stabilità, è possibile usufruire della detrazione irpef del 50% anche per le spese sostenute l'anno prossimo.
Importo detrazioni
per definire l'importo delle detrazioni, l'acquirente o assegnatario dell'unità immobiliare dovrà comunque calcolare la detrazione non sulla base del valore degli interventi eseguiti, ma su un importo forfetario che il legislatore ha fissato pari al 25% del prezzo di vendita o assegnazione dell'immobile. Il contribuente può usufruire della detrazione anche per gli eventuali acconti versati a condizione che venga stipulato un atto preliminare di vendita (o assegnazione dell'immobile) e che ne sia effettuata registrazione presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Se gli acconti sono stati versati in un anno diverso dal rogito, il contribuente può far valere la detrazione degli importi nel periodo d'imposta in cui vengono vesati o quando è stato stipulato il rogito.
Detrazione per unità residenziali
Con la circolare 24/e/2004 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che l'agevolazione è vincolata all'acquisto di un immobile residenziale, ma non nel caso in cui venga acquistata un'unità immobiliare che abbia una classificazione catastale diversa da quella di civile abitazione. Nel caso in cui con un atto unico venga acquistato un immobile con la relativa pertinenza, il limite sarà calcolato sul costo complessivo. Nel caso invece dell'acquisto di due immobili, il limite di spesa potrà essere riferito ad ogni singolo immobile.
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martedì 9 dicembre 2014

Compravendita immobiliare e certificazione energetica, alcuni chiarimenti

Compravendita immobiliare e certificazione energetica, alcuni chiarimenti
I contratti di compravendita immobiliare per l’acquisto di un’abitazione e/o relative pertinenze (box, cantina, ecc) si devono stipulare corredati delle certificazioni richieste dalla legislazione italiana. Infatti, per legge l’immobile deve rispettare alcuni requisiti in materia di edilizia, urbanistica, consumo energetico, sicurezza degli impianti e via di seguito ed essere dotato delle relative certificazioni e attestazioni. L’attuale legislatura richiede, anche per la compravendita immobiliare, il rispetto di diverse normative che necessitano anche della presenza del notaio per i vari controlli che possano garantire il rispetto delle norme in vigore. Fra queste normative la certificazione energetica che attesti il rendimento energetico dell’immobile. Anche su specifica direttiva dell’Unione Europea, l’Italia da parecchi anni, precisamente dal 2005, si è dotata di una legislazione specifica in materia di certificazione energetica degli edifici da applicare anche alla compravendita immobiliare.
Il documento di certificazione energetica, infatti, deve identificare il consumo energetico dell’impianto di riscaldamento invernale e dell’eventuale impianto di raffrescamento estivo e stabilirne la classe energetica. È ormai noto che le classi energetiche vanno dalla A alla G, con le relative sottoclassi (ad es. A+). Il certificato ha cambiato nome: è diventato prima AQE (attestato di qualificazione energetica), poi ACE (attestato di certificazione energetica) e nel 2013 APE, che è l’attestato di prestazione energetica  richiesto per la compravendita immobiliare. Il certificato può essere redatto per singola unità immobiliare e per un intero fabbricato, ha una validità di 10 anni dalla sua redazione, ma perde la sua validità se all’interno dell’unità immobiliare vengono effettuate opere che possano modificare il rendimento energetico in peggio o in meglio dell’immobile. La legge richiede che già al momento delle trattative precontrattuali sia esibito il certificato energetico in modo che il potenziale acquirente abbia la possibilità di avere tutte le informazioni sul consumo energetico dell’immobile.
Nel caso della compravendita immobiliare, all’atto di compravendita dev’essere allegata una copia conforme del certificato, che può essere omessa solo in casi particolari, pena una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 3.000 ai 18.000 euro. Il notaio procede al controllo della regolare dotazione del certificato, ne controlla la validità secondo la normativa in vigore, il riferimento all’immobile oggetto di compravendita e che sia stato regolarmente depositato presso gli archivi informatici regionali.
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giovedì 27 novembre 2014

Assicurazione sulla casa: non è obbligatoria ma potrebbe diventarlo

Assicurazione sulla casa: non è obbligatoria ma potrebbe diventarlo
Almeno per il momento, l’assicurazione sulla casa non è ancora obbligatoria ma, dopo i drammatici avvenimenti di questi ultimi anni, alluvioni che hanno letteralmente cancellato interi paesi, il Governo aveva lanciato l’ipotesi dell’obbligatorietà. La proposta avrebbe coinvolto tutti i proprietari di immobili residenziali ma, soprattutto, quelli residenti in zone a rischio alluvioni, terremoti, smottamenti ed eventi naturali in generale.
Della legge non se ne è fatto nulla ma il presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici ha immediatamente espresso parere negativo, sostenendo che l’assicurazione sulla casa obbligatoria risolverebbe poco e niente sul piano sostanziale, ma costituirebbe un costo molto rilevante per il proprietario. Costi che andrebbero ad aggravare la crisi del settore immobiliare e al trattamento fiscale già penalizzante. Esistono, comunque, vari tipi di assicurazione sulla casa che è importante tenere in considerazione oltre ai più probabili furto e incendio. Tra le tante, anche quella riguardante le case in affitto, una garanzia del proprietario che dovesse eventualmente danneggiare l’immobile locato, la polizza potrebbe assicurare qualsiasi danno ricevuto.
Una breve panoramica sulle varie tipologie di assicurazioni sulla casa:
- Polizza furto: tutela il proprietario dell’immobile in caso di furto e risarcisce i danni da scasso ed il danneggiamento degli oggetti;
- Polizza calamità naturali: assicura i danni provocati da terremoto, alluvioni, smottamenti e simili subiti dall’abitazione;
- Polizza guasti da riparazione: copre anche le garanzie legate alle utenze del gas, acqua o elettricità, eventuali riparazioni e danni indiretti in caso di guasti per i quali è richiesto l’intervento di un tecnico;
- Polizza per la responsabilità civile casa: copre i danni non intenzionali provocati dall’assicurato e dalla sua famiglia a terzi che si trovano dentro o nelle vicinanze dell’abitazione;
- Polizza multirischio: la formula più completa che copre qualsiasi rischio dal furto all’incendio ai danni causati da calamità naturali.
L’assicurazione sulla casa è da considerare un elemento fondamentale per chi acquista in una zona ad alta sismicità, la polizza assicura danneggiamenti a persone e cose; tutela l’immobile per una eventuale ricostruzione e copre le spese dovute ad infortuni, nella speranza che lo Stato intervenga.
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lunedì 24 novembre 2014

In zona panoramica, Villetta a schiera con ampio giardino esclusivo


MORRO D’ALBA
In zona panoramica soluzione indipendente cielo - terra in radiosa villetta a schiera sviluppata in 165 mq. composta da: Ampio e luminoso soggiorno/cucina, 3 camere, studio, 4 bagni, stireria e 2 balconi e scala interna di collegamento con taverna di 78 mq comprendente un altro bagno. Completa la proprietà: garage di 40 mq. Giardino esclusivo di 280 mq. Finiture di pregio. Predisposizione impianto di allarme ed aria condizionata. 
Classe Energetica F. Indice di prestazione energetica: <132,5 KWh/mq. anno.
AMD 5505 - euro 370.000
Per maggiori informazioni vi invitiamo a telefonare al numero 0731.206860

giovedì 20 novembre 2014

Deduzione irpef del 20% per chi compra e poi affitta casa, come funziona

Deduzione irpef del 20% per chi compra e poi affitta casa, come funziona
Per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017 dalle persone fisiche di immobili residenziali di nuova costruzione rimasti invenduti alla data di entrata in vigore (12 novembre 2014) della legge 164 di conversione spetta una deduzione irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile. Si tratta di un beneficio che determina una riduzione del reddito imponibile su cui calcolare le imposte. La deduzione spetta anche in caso di immobili residenziali che abbiano formato oggetti di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo (articolo 3, comma 1, lettera c e d del testo unico dell'edilizia).
Limite spesa - La deduzione irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile può avvenire nel limite massimo della spesa pari a 300mila euro. L'importo massimo della deduzione, inoltre, non può superare i 60mila euro, il risparmio fiscale dipenderà dall'aliquota marginale del contribuente.
A chi spetta - La deduzione non è prevista solo per gli acquisti effettuati dall'1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017 di immobili residenziali di nuova costruzione rimasti invenduti alla data di entrata in vigore (12 novembre 2014) della legge 164 di conversione, ma anche per le spese sostenute per la costruzione dell'immobile su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. In questo caso le spese di costruzione su cui calcolare il bonus devono essere attestate dall'impresa che ha eseguito i lavori. Altro aspetto da tenere a mente riguarda il fatto che durante la fase di conversione è stata prevista l'estensione del beneficio anche agli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari rientranti nel perimetro applicativo dell'agevolazione.
Condizioni - Ma ci sono delle condizioni affinché la persona fisica possa beneficiare della nuova deduzione. Innanzitutto, l'immobile residenziale, rimasto invenduto al termine dei lavori di costruzione, deve essere concesso in locazione entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione. La locazione deve durare almeno otto anni e deve avere carattere continuativo. Secondo quanto previsto dalla legge di conversione, il diritto alla deduzione non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima degli otto anni previsti, ma in tale ipotesi, per evitare la decadenza dal bonus, deve essere stipulato un nuovo contratto entro un anno dalla precedente risoluzione.
Caratteristiche immobile - L'immobile deve essere di tipo residenziale e non deve avere caratteristiche di lusso, questo vuol dire che non deve essere classificato o non deve essere classificabile nelle categorie a1, a8 o a9. L'immobile, poi, non deve essere ubicato nelle zone omogenee di classe e, cioè destinate ad usi agricoli. Un altro aspetto da tenere presente è la prestazione energetica dell'immobile, che deve essere in possesso di una certificazione energetica di classe A o B.
Canone - Per quanto riguarda il canone richiesto, quest'ultimo non deve essere superiore a quello determinabile secondo i criteri e i parametri di cui alla convenzione tipo approvata dalla regione (articolo 19 dpr 380/2001). In alternativa, il canone di locazione non deve essere superiore al minor importo tra quello relativo ai contratti a canone concordato (articolo 2, comma 3 legge 431/1998) e quello stabilito ex articolo 3, comma 114, della legge 350/2003. Tra il locatore e il conduttore non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado.
Usufrutto - Secondo quanto stabilito dalla legge di conversione, la deduzione è riconosciuta anche nel caso di immobili ceduti in usufrutto a soggetti pubblici o privati operanti dal almeno 10 anni nel settore degli alloggi sociali. Deve però essere mantenuto il vincolo alla locazione.
Quota deduzione annuale - L'importo della deduzione deve essere suddiviso in otto quote di pari importo a partire dall'anno in cui l'immobile acquistato risulta concesso in locazione.
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lunedì 17 novembre 2014

Il caminetto, una soluzione originale per riscaldare l'ambiente di casa

Il caminetto, una soluzione originale per riscaldare l'ambiente di casa
Se state per ristrutturare la vostra casa e state pensando a qualcosa di originale per il riscaldamento o che abbia anche un grande valore estetico, una soluzione che fa per voi è quella del caminetto. Diversamente da quello che può sembrare, può essere scelto anche da chi vive in ambienti residenziali, seguendo i dovuti accorgimenti. Al giorno d'oggi, infatti, questa soluzione è più che altro decorativa, anche se offre comunque delle prestazioni di altissimo livello e di altissima affidabilità. Il caminetto si offre come oggetto di numerosi modi per arredare case, con tipologie e modelli molto varie, che si differenziano per materiali utilizzati per la combustione e funzionalità.
Qualche informazione di base
Tutti sappiamo cos'è, ma pochi sanno in realtà come funziona un camino e soprattutto che ne esistono davvero di moltissimi tipi. Il camino è infatti il primo metodo di riscaldamento e nel tempo, grazie alle numerose innovazioni tecniche, ha avuto un importante evoluzione, con la produzione di numerosi modelli che sfruttano nuove soluzioni e nuove tecnologie. Sostanzialmente è un fabbricato solitamente inserito in una parete o in un angolo, nel quale si accende la fiamma. Il fumo viene fatto uscire dalla canna fumaria.
Esistono camini di vario tipi iniziando dal tipo classico, cioè quello a camera aperta, cioè quello con il braciere aperto verso la stanza, oppure il termocamino, o camino a camera chiusa, che non è a contatto con l'ambiente, ma è separato da uno schermo in vetro. Con il termocamino c'è la possibilità di riscaldare altri ambienti attraverso un sistema di trasferimento dell'aria calda.
Ogni caminetto che si rispetta, funziona grazie ai vari tipi di combustibile che cambia da modello in modello. Quello utilizzato tradizionalmente e anche il più affascinante è il legno, ma ce ne sono anche altri, sfruttabili grazie alle nuove tecnologie, come il pellet, il gas e il bioetanolo. Il pellet è un combustibile ricavato dalla segatura essiccata e compressa in cilindri molto piccoli, prodotti senza sostanze chimiche. Il camino a bioetanolo invece, è il cosiddetto camino ecologico che non produce fumi nocivi. Il bioetanolo è ricavato attraverso biomasse vegetali e si presenta sotto forma di liquido. A seconda del materiale utilizzato per la combustione, il camino può essere costruito in modi diversi: nel caso del bioetanolo per esempio, il camino può anche non avere una canna fumaria, visto che non produce fumi.
I camini possono inoltre essere costruiti in diverse forme, e di diversi materiali, utilizzati soprattutto per i rivestimenti. Gli interni infatti sono solitamente in materiale refrattario, oppure in ghisa, con un pannello in vetro nel caso dei termocamini. 
Come scegliere un camino
Proprio per questa grande varietà di  opzioni, scegliere il camino che si adatti nel migliore dei modi alla nostra casa è sempre molto complicato. Naturalmente sono due le cose particolarmente determinanti: la prima è data dalle nostre esigenze, la seconda è legata al tipo di ambiente in cui verrà inserito, soprattutto per quanto riguarda l'arredo con il quale dovrà essere abbinato. Scegliere un camino adatto alle nostre esigenze è determinato dall'uso che intendiamo fare e dai consumi. Per esempio se noi stiamo in casa per l'intera giornata vuol dire che consumeremo di più e per questo motivo conviene utilizzare un combustibile meno costoso come può essere la legna, che riesce a riscaldare in maniera graduale. Questa soluzione è inoltre molto vantaggiosa se riusciamo a procurarci la legna facilmente, soprattutto se viviamo in campagna.
Al contrario, se utilizziamo poco un ambiente domestico, la soluzione di un camino a pellet, per esempio, può essere molto più vantaggiosa. Infatti con il camino a pellet è possibile regolare l'accensione e lo spegnimento dell'impianto, in modo da trovare l'ambiente riscaldato nel momento in cui stiamo per rincasare. Il pellet è più costoso rispetto agli altri combustibili, però permette di riscaldare velocemente anche un numero più grande di ambienti.
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mercoledì 12 novembre 2014

Riforma del catasto al via, nuovo censimento per 62milioni di immobili

 

Riforma del catasto al via, nuovo censimento per 62milioni di immobili
Il governo ha spinto l'acceleratore sulla riforma del catasto. Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo sulle commissioni censuarie (nate in Italia nel 1886), primo passo della riforma del catasto per censire gli oltre 62 milioni di immobili presenti nel nostro Paese. Per completare il tutto servirà del tempo (si ipotizzano tra i 3 e i 5 anni), ma il cammino è iniziato. Le commissioni dovranno validare i criteri sui quali si baseranno le nuove valutazioni di calcolo delle rendite - con le quali viene determinata la base imponibile dei tributi - che verranno fatte sui metri quadri e non più sul numero dei vani. L'obiettivo della riforma è superare un'impostazione che appartiene ormai al passato. Oggi, infatti, le rendite catastali sono il risultato di classificazioni e caratteristiche non più attuali. Un esempio classico è rappresentato dalle abitazioni delle zone centrali delle città in origine classificate come popolari, magari perché prive di bagno interno, e poi con il tempo diventate case di lusso. Adesso le cose sono destinate a cambiare e di conseguenza cambierà il prelievo, che presumibilmente per questo tipo di immobili aumenterà, per diminuire invece per le abitazioni di nuova costruzione delle zone semiperiferiche. Ma andiamo a vedere cosa stabilisce il decreto legislativo sulle commissioni censuarie approvato dal consiglio dei ministri. 
Le commissioni censuarie: composizione - Il testo fissa le regole di composizione e funzionamento delle commissioni censuarie, che negli ultimi anni avevano perso di significato e che adesso torneranno a funzionare. A livello locale, sarà il presidente del tribunale locale ad occuparsi delle nomine dei presidenti delle commissioni e dei membri, questi ultimi in particolare (effettivi e supplenti) verranno scelti tra i nomi proposti da associazioni di categoria e ordini professionali (e designati dal prefetto) dall'agenzia delle entrate e dall'anci. Ogni commissione locale (costituita da 6 componenti effettivi e 6 supplenti) sarà organizzata in tre sezioni: una si occuperà della revisione degli estimi, una seconda avrà competenza sui fabbricati, una terza sui terreni. la commissione centrale sarà costituita da 25 componenti effettivi, di cui 4 di diritto, e 21 supplenti, più il presidente, che sarà nominato con dpr su proposta del ministro dell'economia e previa delibera del consiglio dei ministri. La durata in carica di presidenti e componenti delle commissioni censuarie è di 5 anni, non rinnovabili; il loro operato deve essere ispirato ai principi di terzietà, imparzialità e neutralità. Non possono essere componenti delle commissioni i parlamentari, i membri del governo e delle giunte regionali e comunali, soggetti che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei movimenti politici, i prefetti. Tra i motivi di incompatibilità ci sono anche l'appartenenza alla guardia di finanza, ai corpi di polizia, alle forze armate, la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o con i comuni nell'ambito di controversie tributarie.
Le commissioni censuarie: funzioni - Con le commissioni censuarie sarà possibile riprendere le attività di gestione delle revisioni dei quadri tariffari estimali e, soprattutto, di validazione degli algoritmi che definiranno questi valori e le rendite. Le commissioni censuarie, infatti, dovranno definire i nuovi valori da utilizzare per gli estimi catastali, stabilendo il valore medio ordinario di tutti gli immobili attraverso l'elaborazione di un coefficiente che terrà conto della qualità del manufatto, della sua collocazione, dell'anno di costruzione, dello stato conservativo degli immobili e dei valori immobiliari della zona di cui fa parte. In futuro, il nuovo valore degli immobili - ed è questo il cuore della riforma - sarà calcolato non più sul numero dei vani, ma sui metri quadri. Nel dettaglio, le commissioni locali (106) dovranno approvare i quadri tariffari delle unità immobiliari urbane e quelli delle qualità e classi dei terreni, collaborando alle revisioni del catasto urbano e validando gli algoritmi necessari all'attribuzione delle nuove rendite catastali. La commissione censuaria centrale, con sede a Roma, sarà invece giudice sui ricorsi presentati dalle entrate, dai comuni e da associazioni di categoria contro le decisioni delle commissioni locali sui quadri delle categorie e delle classi catastali.
Il valore patrimoniale - La rendita catastale verrà definita a partire dai redditi da locazione medi (fonte omi), tenendo conto della localizzazione e delle caratteristiche edilizie dei beni per destinazione catastale e ambito territoriale. Il valore così ottenuto verrà moltiplicato per la superficie dell'immobile e a questa cifra verranno poi applicate riduzioni legate alle spese sostenute per la manutenzione straordinaria, l'assicurazione e i costi di amministrazione.
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